Italy: extension of redundancy fund (cassa integrazione)

Submitted by cambrosio on Wed, 11/04/2020 - 17:29
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31.10.2020 (governo.it)

With a total of €1.6 billion, an additional 6 weeks of ordinary redundancy fund (CIGO), CID and FIS linked to the COVID-19 emergency, was introduced to be used between 16 November 2019 and 31 January 2021 by companies that have exhausted the previous weeks of redundancy fund provided for in the August Decree and by those subject to closure or limitation of economic activities. The integration periods previously requested and authorised under the August Decree, placed, even partially, in periods after 15 November 2020, are charged, if authorised, to the 6 weeks provided for by this Decree. An additional contribution rate differentiated on the basis of the reduction in turnover in the first half of 2020 compared to the corresponding half of 2019 is applied.

measures summary

With a total of €1.6 billion, an additional 6 weeks of ordinary redundancy fund (CIGO), CID and FIS linked to the COVID-19 emergency, was introduced to be used between 16 November 2019 and 31 January 2021 by companies that have exhausted the previous weeks of redundancy fund provided for in the August Decree and by those subject to closure or limitation of economic activities.

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Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione previste dal Decreto Agosto e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati nell’ambito del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati alle 6 settimane previste da questo Decreto.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm 24 ottobre 2020.

Presentazione delle domande

Il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione di fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto (29 ottobre 2020), se tale ultima data è posteriore.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.